IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997. Visti i ricorsi n. 14806/97 registro generale proposto da Mingrino Paola; n. 14807/97 registro generale proposto da Mizzi Massimo; n. 14809/97 registro generale proposto da Valenti Evelyn Rosaria; n. 14810/97 registro generale proposto da Valenti Maria, Zuccarello Angelo, Timpanaro Angelo Davide e Tomasello Anna; n. 14811/97 registro generale proposto da Scuderi Silvia, e n. 14812/97 registro generale proposto da Rizzo Giuseppe Christian, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Tafuri ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio in Roma, via Galilei n. 45; n. 15128/97 registro generale proposto da Nobile Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carpinato ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso l'avv. Marco Cutore, studio legale Pavia e Ansaldo, in Roma, via Bocca di Leone n. 78; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore e l'Universita' degli studi di Catania, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento della graduatoria per l'iscrizione nell'a.a. 1997-98 al primo anno dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria o in medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, in parte qua dei relativi bandi in data 1 agosto 1997; del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997; del D.M.U.R.S.T. 21 luglio 1997 n. 245, contenente "regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; di tutti gli altri atti preparatori, consequenzinali e connessi; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Alla camera di consiglio del 15 dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 20 posti per il corso di laurea in odontolatria e n. 220 posti per quello in medicina dell'Universita' di Catania). L'agire dell'amministrazione - in particolare il d.m. 21 luglio 1997 n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.