IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 15 dicembre 1997.
   Visti  i ricorsi n. 14806/97 registro generale proposto da Mingrino
 Paola; n. 14807/97 registro generale proposto da  Mizzi  Massimo;  n.
 14809/97  registro  generale  proposto  da Valenti Evelyn Rosaria; n.
 14810/97 registro generale  proposto  da  Valenti  Maria,  Zuccarello
 Angelo,  Timpanaro  Angelo  Davide  e  Tomasello  Anna;   n. 14811/97
 registro generale proposto da Scuderi Silvia, e n. 14812/97  registro
 generale  proposto da Rizzo Giuseppe Christian, tutti rappresentati e
 difesi dall'avv. Luigi Tafuri ed  elettivamente  domiciliati  con  il
 medesimo  presso  lo  studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio in
 Roma, via Galilei n. 45; n. 15128/97 registro  generale  proposto  da
 Nobile  Andrea,  rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carpinato
 ed elettivamente domiciliato con  il  medesimo  presso  l'avv.  Marco
 Cutore, studio legale Pavia e Ansaldo, in Roma, via Bocca di Leone n.
 78;
   Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona  del  Ministro  pro-tempore  e  l'Universita'
 degli   studi   di   Catania,  in  persona  del  rettore  in  carica,
 rappresentati e difesi dall'avvocatura generale  dello  Stato  e  per
 legge  domiciliati  presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n.
 12; per l'annullamento della graduatoria per  l'iscrizione  nell'a.a.
 1997-98  al  primo anno dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria o in medicina e chirurgia dell'Universita'  di  Catania,  in
 parte  qua dei relativi bandi in data 1 agosto 1997; del D.M.U.R.S.T.
 31 luglio 1997; del D.M.U.R.S.T. 21 luglio 1997  n.  245,  contenente
 "regolamento  recante  norme  in  materia  di  accesso all'istruzione
 universitaria e di connesse attivita' di orientamento"; di tutti  gli
 altri atti preparatori, consequenzinali e connessi;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti   i   rispettivi  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle
 amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  camera  di  consiglio  del  15  dicembre  1997,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi  di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-98, e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione  dell'esecuzione:  su tale richiesta cautelare la Sezione
 e' chiamata a decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (n. 20 posti per il corso di laurea in  odontolatria
 e n. 220 posti per quello in medicina dell'Universita' di Catania).
   L'agire  dell'amministrazione  -  in  particolare il d.m. 21 luglio
 1997 n. 245 ("Regolamento recante norme in materia  di  accessi  alla
 istruzione  universitaria e di connesse attivita' di orientamento") -
 trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4,  della
 legge  19  novembre  1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma
 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un  atto
 emanato  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi di
 cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N.
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione delle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma;
 pertanto,  ritiene  di  dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa
 questione di costituzionalita'  per  contrasto  col  principio  della
 riserva  di  legge  e,  conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della
 Costituzione.